S T A T U T O
Titolo I -
Disposizioni generali
Art. 1) - E' costituita a norma dell'art. 36 del
c.c. l'Associazione denominata "Associazione Pescatori della Provincia
di Verona" e più brevemente
"A.P.P.V.".
L'Associazione ha sede in Verona,
Via Tronchetto n. 10.
Art. 2) - L'Associazione è
apolitica e non ha finalità di lucro.
Essa ha lo scopo di
favorire e tutelare l'esercizio
della pesca sportiva, di carattere dilettantistico, con
la conduzione delle acque che
l'Associazione avrà in concessione dalla Provincia di Verona, nel rispetto
delle prescrizioni che tale ultima impartirà con apposito disciplinare.
In particolare, l'A.P.P.V.
curerà, in costante collaborazione con
la Provincia di Verona:
a) la razionale
coltivazione delle acque in concessione al fine di ottenere incrementi
della loro produttività
naturale, salvaguardia dell'equilibrio biologico e mantenimento delle linee genetiche
originarie delle specie
ittiche presenti, secondo le modalità prescritte dalla "Carta ittica"
e nel rispetto delle disposizioni
indicate dall'Ente concedente;
b) l'esercizio della pesca
a favore dei Soci e con particolari
modalità a favore di terzi;
c) la promozione di
iniziative a favore dei pescatori
sportivi;
d) la necessaria sorveglianza delle acque
ricevute in concessione.
Art. 3) - L'Associazione
collaborerà con la Provincia di Verona e
con altri Enti Pubblici per lo sviluppo di iniziative conformi ai propri
fini statutari.
Art. 4) - Tutti i Soci
Ordinari e i pescatori ospiti sono tenuti al rispetto delle norme del presente
Statuto e al regolamento interno di pesca.
Eventuali condotte
difformi potranno essere sanzionate dal Consiglio Direttivo con i seguenti
provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) ritiro temporaneo o
definitivo del permesso di pesca;
d) espulsione dalla
Associazione.
Contro i provvedimenti
sanzionatori di cui sopra è ammesso ricorso entro 15 (quindici) giorni dal
provvedimento stesso avanti il Collegio dei Probiviri.
Tale ultimo deciderà sul
ricorso in via definitiva ed inappellabile entro i successivi 15 (quindici)
giorni.
TITOLO II -
Organi dell'Associazione
Art. 5) Gli Organi
dell'Associazione sono:
a) Assemblea dei Soci
Istituzionali;
b) Assemblea dei Soci
Ordinari;
c) Assemblea Generale dei
Soci;
d) Presidente
dell'Associazione;
e) Consiglio Direttivo;
f) Sottocomitati di
Gestione;
g) Revisore dei conti;
h) Collegio dei Probiviri.
Gli Organi dell'A.P.P.V.
sono tenuti ad operare nell'esclusivo interesse dell'Associazione.
Possono ricoprire cariche
sociali e far parte delle assemblee dei soci unicamente coloro che abbiano
versato la quota associativa annuale.
Tale ultima previsione non
opera con riguardo al solo Revisore dei Conti.
Art. 6) - Sono considerati Soci Ordinari e come
tali possono partecipare all'Assemblea dei Soci Ordinari e all'Assemblea
Generale dei Soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano provveduto al pagamento
della quota associativa annuale.
Art. 7) Sono Soci
Istituzionali e come tali possono partecipare all'Assemblea dei Soci
Istituzionali e all'Assemblea Generale
dei Soci, le associazioni: Arcipesca-Fisa, Enal-pesca, Libertas-pesca, Unione
Nazionale Pescatori a Mosca, Fipsas.
Altre associazioni di
pescatori potranno entrare a far parte dell'A.P.P.V. purchè ottengano il voto
favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea dei Soci
Istituzionali.
Anche le nuove
associazioni ammesse saranno considerate Soci Istituzionali.
Titolo III -
Assemblee dei Soci
Art. 8) L'Assemblea dei
Soci Ordinari è composta dall'insieme dei Soci Ordinari di cui al precedente
art. 6).
Art. 9) L'Assemblea dei
Soci Istituzionali è composta dall'insieme dei Soci Istituzionali di cui al
precedente art. 7).
Art. 10) L'Assemblea
Generale dei Soci è composta dall'insieme dei Soci Ordinari e dei Soci
Istituzionali.
Art. 11) - L'Assemblea
Generale dei Soci può essere convocata dal Consiglio Direttivo con il voto
favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri, o su richiesta, inviata al
Consiglio Direttivo, di 3/4 (tre quarti) dei Soci Istituzionali o di 1/5 (un
quinto) dei Soci Ordinari.
La convocazione verrà
formalizzata dal Presidente dell'Associazione.
Tra la convocazione e la
data dell'Assemblea debbono intercorrere non meno di 15 (quindici) giorni.
L'Assemblea Generale dei
Soci è, comunque, sempre convocata, salvo diversa formale comunicazione ai
Soci, per la seconda domenica del mese di dicembre per l'approvazione dei
bilanci preventivo e consuntivo.
Art. 12) - Compete
all'Assemblea Generale dei Soci:
a) - approvazione delle
proposte di modifica dello statuto;
b) - approvazione delle
modifiche al regolamento di pesca proposte dai sottocomitati;
c) - approvare il bilancio
preventivo;
d) - approvare il bilancio
consuntivo;
e) - sciogliere l'associazione;
f) - designare il Collegio
dei Probiviri;
g) - designare il Revisore
dei Conti.
Art. 13) - L'Assemblea dei
Soci Istituzionali può essere convocata dal Presidente dell'Associazione su
richiesta di 3/4 (tre quarti) dei Soci Istituzionali ovvero del Consiglio
Direttivo.
L'Assemblea dei Soci
Istituzionali può decidere a maggioranza di 2/3 (due terzi) l'espulsione di un
Socio Istituzionale per gravi motivi che possano compromettere la regolare
organizzazione e gestione dell'Associazione o il raggiungimento delle finalità
istituzionali ovvero per l'inosservanza delle norme statutarie e regolamentari.
All'Assemblea dei Soci
Istituzionali compete la nomina di 5 (cinque) membri effettivi e di 2 (due)
membri supplenti del Consiglio Direttivo.
Ad essa spetta la
determinazione annuale dei compensi da assegnarsi ai Consiglieri che ricevano
incarichi operativi.
La mancata partecipazione,
senza un giustificato motivo, di un Socio Istituzionale ad una adunanza
dell'Assemblea Generale dei Soci o dell'Assemblea dei Soci Istituzionali
comporterà la perdita automatica della qualità di Socio ergo l'estromissione
dall'Associazione.
Art. 14) - L'Assemblea dei
Soci Ordinari può essere convocata da 1/20 (un ventesimo) dei Soci Ordinari
ovvero dal Consiglio Direttivo.
All'Assemblea dei Soci
Ordinari compete la nomina di 10 (dieci) membri effettivo e di 4 (quattro)
membri supplenti del Consiglio Direttivo.
Art. 15) - L'Assemblea
Generale dei Soci, l'Assemblea dei Soci Istituzionali e l'Assemblea dei Soci
Ordinari sono validamente costituite in prima seduta con la presenza necessaria
dei 2/3 (due terzi) dei rispettivi Soci.
In seconda convocazione le
adunanze delle Assemblee saranno considerate regolarmente costituite
indipendentemente dal numero dei partecipanti.
Le delibere, in prima e
seconda convocazione, verranno adottate a maggioranza dei soci presenti, salvo
quanto previsto agli artt. 7), comma 2 e 13), comma 2.
Titolo IV -
Consiglio Direttivo
Art. 16) - Il Consiglio Direttivo si compone di
15 (quindici) membri effettivi e di 6 (sei) membri supplenti, nominati come
indicato ai precedenti artt. 13) e 14).
I membri supplenti
subentreranno ai membri effettivi in caso di loro morte, dimissioni o revoca
dell'incarico.
Il subentro di cui sopra
avverrà con i membri supplenti di corrispondente nomina.
Art. 17) - Il Consiglio
Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 18) - Alle sedute del
Consiglio Direttivo potrà partecipare senza diritto di voto, un rappresentante
dell'Amministrazione Provinciale.
Art. 19) - Il Consiglio
Direttivo, nella sua prima seduta, provvederà all'elezione del Presidente, del
Vice Presidente e del Segretario.
La nomina avverrà a
maggioranza dei presenti votanti.
Art. 20) - Il Consiglio
Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e le riunioni del Consiglio
saranno ritenute valide allorchè vi partecipi la maggioranza dei consiglieri.
In caso di parità di voti
quello del Presidente o, in sua assenza del Vice Presidente varrà doppio.
Le riunioni saranno
presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice Presidente;
in assenza di entrambe verrà presieduto dal Consigliere più anziano ivi
presente.
Delle riunioni e delle
delibere verrà redatto idoneo verbale ad opera del Segretario. Il verbale verrà
quindi sottoscritto da colui che avrà presieduto la riunione.
Art. 21) - Il Consiglio
Direttivo si riunirà tutte le volte che ne facciano richiesta il Presidente,
almeno 2 (due) dei suoi membri o l'Amministrazione Provinciale.
Art. 22) - La formale
convocazione verrà fatta dal Presidente e dovrà contenere la precisa
indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
Art. 23) - Al Consiglio
Direttivo compete la direzione e l'amministrazione dell'Associazione. Esso è
investito di ogni potere utile e necessario al conseguimento e l'attuazione
degli scopi associativi.
In particolare gli
competono:
a) eventuale assunzione di
dipendenti, collaboratori o consulenti;
b) eventuale nomina e
revoca di guardiapesca volontari;
c) la nomina del Collegio
dei Probiviri;
d) la designazione dei
membri dei Sottocomitati di Gestione;
e) l'adozione di
provvedimenti sanzionatori a norma dell'art. 4 dello statuto;
f) determinare il costo
dei permessi di pesca;
g) la presentazione all'Assemblea Generale dei
Soci di eventuali proposte di modifica dello Statuto;
h) determinare le quote a
carico di ciascun Socio, Istituzionale o Ordinario, delle somme necessarie al
ripiano del rendiconto finanziario annuo.
In caso di urgenza il
Consiglio Direttivo o il suo Comitato Ristretto, costituito dal Presidente, dal
Vice Presidente e dal Segretario, potrà adottare decisioni di competenza delle
Assemblee dei Soci.
In tale ipotesi
l'Assemblea interessata dalla decisione del Consiglio dovrà essere convocata
dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dal provvedimento del Consiglio e dovrà
ratificare tale ultimo a maggioranza.
Art. 24) L'assenza
ingiustificata a 2 (due) riunioni del Consiglio Direttivo comporterà la
decadenza dall'incarico di Consigliere.
Art. 25) - Alle riunioni
del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i
Presidenti dei Sottocomitati di Gestione.
Art. 26) - Il Consiglio
Direttivo può deliberare l'esclusione di un membro con la maggioranza di 2/3
(due terzi) dei membri stessi.
Ai Consiglieri che
ricevano incarichi operativi di qualunque natura verrà riconosciuto un rimborso
delle spese sostenute in esecuzione del mandato oltre ad un compenso che verrà
determinato annualmente dall'Assemblea dei Soci Istituzionali.
Titolo V -
Sottocomitati di gestione
Art. 27) - Il Consiglio
Direttivo è coadiuvato nell'attività di gestione da 3 (tre) Sottocomitati di
Gestione, ciascuno dei quali si comporrà da non più di 15 (quindici) Soci
Ordinari.
I Sottocomitati saranno
costituiti ed opereranno nelle seguenti zone:
a) - Fiume Adige e affluenti
provenienti dal Baldo e dalla Lessinia Occidentale e Centrale;
b) - Sottobacini idrografici
del Fibbio e dell'Antanello;
c) - Sottobacini idrografici
del Tramigna e Alpone e rii Fraselle e Rivolto.
Ai sottocomitati di
gestione compete la formulazione di proposte di modifica del regolamento
interno di pesca.
La designazione dei membri
dei sottocomitati avverrà ad opera del Consiglio Direttivo.
Titolo VI -
Presidente
Art. 28) - Il Presidente
del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione.
Egli ne ha la legale
rappresentanza a tutti gli effetti e può delegare le proprie funzioni per
determinati atti o attività ad uno o più membri del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o
impedimento del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente o, in
caso di impedimento o assenza di entrambe dal più anziano membro del Consiglio
Direttivo.
Titolo VII -
Revisore dei Conti
Art. 29) - I controlli e
le verifiche di legittimità e regolarità degli atti di amministrazione e dei
libri contabili dell'Associazione sono affidati ad un Revisore dei Conti nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Revisore dei Conti deve
essere iscritto all'Albo Nazionale dei revisori.
La sua nomina, salvo
espressa revoca del Consiglio Direttivo, conserverà l'incarico per 4 (quattro)
anni e potrà ricevere un nuovo incarico.
Art. 30)
- Il Revisore dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo, senza diritto di voto.
Su richiesta del Consiglio
Direttivo il Revisore dei Conti dovrà redigere e presentare al Consiglio stesso idonea relazione in ordine alle
attività espletate e alle risultanze degli accertamenti e delle verifiche
effettuate.
Art. 31) - Al Revisore dei
Conti verrà corrisposto un compenso annuale
determinato dal Consiglio Direttivo oltre al rimborso delle spese
sostenute in esecuzione del mandato.
Titolo VIII -
Collegio dei Probiviri
Art. 32) - Il Collegio dei
Probiviri si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti.
La nomina dei membri
compete al Consiglio Direttivo ed avverrà tra i Soci Ordinari
dell'Associazione.
Il Collegio dei Probiviri
dura in carica 4 (quattro) anni e i
suoi membri sono rieleggibili.
Entro 30 (trenta) giorni
dalla nomina il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi per la nomina del suo
Presidente.
Alle successive
convocazioni provvederà il suo Presidente.
Art. 32) - Al Collegio dei
Probiviri compete:
a) la risoluzione, in via definitiva ed
inappellabile di qualsiasi
controversia afferente i
rapporti associativi, tra singoli Soci o tra i Soci e l'Associazione;
b) ogni decisione in
ordine ai ricorsi presentati dai Soci avverso ai provvedimenti sanzionatori
adottati dal Consiglio Direttivo;
c) esprimere, su richiesta
del Consiglio Direttivo, pareri motivati in ordine all'interpretazione ed applicazione
delle norme dello Statuto o del regolamento interno di pesca;
d) decidere in via
definitiva e inappellabile sui ricorsi presentati dai Soci e dai pescatori
ospiti contro i provvedimenti sanzionatori adottati dal Consiglio Direttivo ai
sensi dell'art. 4).
Titolo IX -
Patrimonio ed entrate
Art. 33) - Il patrimonio
dell'Associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili
dell'Associazione;
b) eventuali donazioni,
erogazioni o lasciti.
Art. 34) - Le entrate
dell'Associazione sono costituite da:
a) canoni annuali versati
dai Soci Ordinari;
b) contributo per i
permessi temporanei di pesca rilasciati ai non Soci;
c) ogni altra entrata,
sovvenzione o contributo che dovesse concorrere ad incrementare le
disponibilità di bilancio.
Art. 35) L'esercizio economico
e finanziario inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre di ogni anno.
Entro 30 (trenta) giorni
dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio
consuntivo e quello preventivo.
Essi dovranno essere
approvati dall'Assemblea Generale dei Soci entro la fine del successivo mese di
dicembre nella seduta che si terrà, salvo diversa previsione, la seconda
domenica di detto mese.
I bilanci consuntivo e
preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i
dieci giorni precedenti la seduta programmata per la loro approvazione onde
consentire a tutti i Soci di prenderne visione.
Art. 36)
- Il bilancio di previsione deliberato dal Consiglio Direttivo sulla scorta dei risultati del
bilancio consuntivo dell'esercizio precedente dovrà sempre essere in pareggio.
Eventuali avanzi di
gestione dovranno essere ripianati nel nuovo esercizio.
Titolo X -
Durata e scioglimento
Art. 37)
- L'Associazione ha durata pari alla durata della concessione per la gestione
delle acque rilasciatale dalla Provincia di Verona.
Art. 38) - Lo scioglimento
anticipato deve essere deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci.
Art. 39) - Il patrimonio
residuo dell'Associazione alla scadenza o allo scioglimento della medesima verrà
devoluto ad associazioni di volontariato con finalità diverse da quelle
dell'A.P.P.V. o per fini di pubblica utilità.
Titolo XI -
Norma transitoria
Art. 40) - Per quanto non
contenuto e disciplinato nel presente Statuto si applicheranno le disposizioni
di legge.
