S T A T U T O

Titolo I - Disposizioni generali

Art.  1) - E' costituita a norma dell'art. 36 del c.c. l'Associazione denominata "Associazione Pescatori della Provincia di  Verona" e più brevemente "A.P.P.V.".

L'Associazione ha sede in Verona, Via Tronchetto n. 10.

Art. 2) - L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.

Essa ha lo scopo di favorire e tutelare l'esercizio  della  pesca  sportiva, di carattere dilettantistico, con la conduzione delle  acque che l'Associazione avrà in concessione dalla Provincia di Verona, nel rispetto delle prescrizioni che tale ultima impartirà con apposito disciplinare.

In particolare, l'A.P.P.V. curerà, in  costante collaborazione con la Provincia di Verona:

a) la razionale coltivazione delle acque in concessione al fine di ottenere  incrementi  della  loro produttività naturale, salvaguardia dell'equilibrio biologico e mantenimento delle linee genetiche originarie  delle  specie  ittiche presenti, secondo le modalità prescritte dalla "Carta ittica" e nel  rispetto delle disposizioni indicate dall'Ente concedente;

b) l'esercizio della pesca a favore dei Soci  e con particolari modalità a favore di terzi;

c) la promozione di iniziative a favore dei  pescatori sportivi;

d)  la necessaria sorveglianza delle acque ricevute in concessione.

Art. 3) - L'Associazione collaborerà con la Provincia di Verona e  con altri Enti Pubblici per lo sviluppo di iniziative conformi ai propri fini statutari.

Art. 4) - Tutti i Soci Ordinari e i pescatori ospiti sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto e al regolamento interno di pesca.

Eventuali condotte difformi potranno essere sanzionate dal Consiglio Direttivo con i seguenti provvedimenti:

a) richiamo verbale;

b) richiamo scritto;

c) ritiro temporaneo o definitivo del permesso di pesca;

d) espulsione dalla Associazione.

Contro i provvedimenti sanzionatori di cui sopra è ammesso ricorso entro 15 (quindici) giorni dal provvedimento stesso avanti il Collegio dei Probiviri.

Tale ultimo deciderà sul ricorso in via definitiva ed inappellabile entro i successivi 15 (quindici) giorni.

TITOLO II - Organi dell'Associazione

Art. 5) Gli Organi dell'Associazione sono:

a) Assemblea dei Soci Istituzionali;

b) Assemblea dei Soci Ordinari;

c) Assemblea Generale dei Soci;

d) Presidente dell'Associazione;

e) Consiglio Direttivo;

f) Sottocomitati di Gestione;

g) Revisore dei conti;

h) Collegio dei Probiviri.

Gli Organi dell'A.P.P.V. sono tenuti ad operare nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Possono ricoprire cariche sociali e far parte delle assemblee dei soci unicamente coloro che abbiano versato la quota associativa annuale.

Tale ultima previsione non opera con riguardo al solo Revisore dei Conti.

Art.  6) - Sono considerati Soci Ordinari e come tali possono partecipare all'Assemblea dei Soci Ordinari e all'Assemblea Generale dei Soci tutti coloro che abbiano compiuto  il diciottesimo anno di età ed abbiano provveduto al pagamento della quota associativa annuale.

Art. 7) Sono Soci Istituzionali e come tali possono partecipare all'Assemblea dei Soci Istituzionali  e all'Assemblea Generale dei Soci, le associazioni: Arcipesca-Fisa, Enal-pesca, Libertas-pesca, Unione Nazionale Pescatori a Mosca, Fipsas.

Altre associazioni di pescatori potranno entrare a far parte dell'A.P.P.V. purchè ottengano il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea dei Soci Istituzionali.

Anche le nuove associazioni ammesse saranno considerate Soci Istituzionali.

Titolo III - Assemblee dei Soci

Art. 8) L'Assemblea dei Soci Ordinari è composta dall'insieme dei Soci Ordinari di cui al precedente art. 6).

Art. 9) L'Assemblea dei Soci Istituzionali è composta dall'insieme dei Soci Istituzionali di cui al precedente art. 7).

Art. 10) L'Assemblea Generale dei Soci è composta dall'insieme dei Soci Ordinari e dei Soci Istituzionali.

Art. 11) - L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri, o su richiesta, inviata al Consiglio Direttivo, di 3/4 (tre quarti) dei Soci Istituzionali o di 1/5 (un quinto) dei Soci Ordinari.

La convocazione verrà formalizzata dal Presidente dell'Associazione.

Tra la convocazione e la data dell'Assemblea debbono intercorrere non meno di 15 (quindici) giorni.

L'Assemblea Generale dei Soci è, comunque, sempre convocata, salvo diversa formale comunicazione ai Soci, per la seconda domenica del mese di dicembre per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 12) - Compete all'Assemblea Generale dei Soci:

a) - approvazione delle proposte  di modifica dello statuto;

b) - approvazione delle modifiche al regolamento di pesca proposte dai sottocomitati;

c) - approvare il bilancio preventivo;

d) - approvare il bilancio consuntivo;

e) - sciogliere l'associazione;

f) - designare il Collegio dei Probiviri;

g) - designare il Revisore dei Conti.

Art. 13) - L'Assemblea dei Soci Istituzionali può essere convocata dal Presidente dell'Associazione su richiesta di 3/4 (tre quarti) dei Soci Istituzionali ovvero del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci Istituzionali può decidere a maggioranza di 2/3 (due terzi) l'espulsione di un Socio Istituzionale per gravi motivi che possano compromettere la regolare organizzazione e gestione dell'Associazione o il raggiungimento delle finalità istituzionali ovvero per l'inosservanza delle norme statutarie e regolamentari.

All'Assemblea dei Soci Istituzionali compete la nomina di 5 (cinque) membri effettivi e di 2 (due) membri supplenti del Consiglio Direttivo.

Ad essa spetta la determinazione annuale dei compensi da assegnarsi ai Consiglieri che ricevano incarichi operativi.

La mancata partecipazione, senza un giustificato motivo, di un Socio Istituzionale ad una adunanza dell'Assemblea Generale dei Soci o dell'Assemblea dei Soci Istituzionali comporterà la perdita automatica della qualità di Socio ergo l'estromissione dall'Associazione.

Art. 14) - L'Assemblea dei Soci Ordinari può essere convocata da 1/20 (un ventesimo) dei Soci Ordinari ovvero dal Consiglio Direttivo.

All'Assemblea dei Soci Ordinari compete la nomina di 10 (dieci) membri effettivo e di 4 (quattro) membri supplenti del Consiglio Direttivo.

Art. 15) - L'Assemblea Generale dei Soci, l'Assemblea dei Soci Istituzionali e l'Assemblea dei Soci Ordinari sono validamente costituite in prima seduta con la presenza necessaria dei 2/3 (due terzi) dei rispettivi Soci.

In seconda convocazione le adunanze delle Assemblee saranno considerate regolarmente costituite indipendentemente dal numero dei partecipanti.

Le delibere, in prima e seconda convocazione, verranno adottate a maggioranza dei soci presenti, salvo quanto previsto agli artt. 7), comma 2 e 13), comma 2.

Titolo IV - Consiglio Direttivo

Art.  16) - Il Consiglio Direttivo si compone di 15 (quindici) membri effettivi e di 6 (sei) membri supplenti, nominati come indicato ai precedenti artt. 13) e 14).

I membri supplenti subentreranno ai membri effettivi in caso di loro morte, dimissioni o revoca dell'incarico.

Il subentro di cui sopra avverrà con i membri supplenti di corrispondente nomina.

Art. 17) - Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 18) - Alle sedute del Consiglio Direttivo potrà partecipare senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 19) - Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, provvederà all'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.

La nomina avverrà a maggioranza dei presenti votanti.

Art. 20) - Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e le riunioni del Consiglio saranno ritenute valide allorchè vi partecipi la maggioranza dei consiglieri.

In caso di parità di voti quello del Presidente o, in sua assenza del Vice Presidente varrà doppio.

Le riunioni saranno presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambe verrà presieduto dal Consigliere più anziano ivi presente.

Delle riunioni e delle delibere verrà redatto idoneo verbale ad opera del Segretario. Il verbale verrà quindi sottoscritto da colui che avrà presieduto la riunione.

Art. 21) - Il Consiglio Direttivo si riunirà tutte le volte che ne facciano richiesta il Presidente, almeno 2 (due) dei suoi membri o l'Amministrazione Provinciale.

Art. 22) - La formale convocazione verrà fatta dal Presidente e dovrà contenere la precisa indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 23) - Al Consiglio Direttivo compete la direzione e l'amministrazione dell'Associazione. Esso è investito di ogni potere utile e necessario al conseguimento e l'attuazione degli scopi associativi.

In particolare gli competono:

a) eventuale assunzione di dipendenti, collaboratori o consulenti;

b) eventuale nomina e revoca di guardiapesca volontari;

c) la nomina del Collegio dei Probiviri;

d) la designazione dei membri dei Sottocomitati di Gestione;

e) l'adozione di provvedimenti sanzionatori a norma dell'art. 4 dello statuto;

f) determinare il costo dei permessi di pesca;

g)  la presentazione all'Assemblea Generale dei Soci di eventuali proposte di modifica dello Statuto;

h) determinare le quote a carico di ciascun Socio, Istituzionale o Ordinario, delle somme necessarie al ripiano del rendiconto finanziario annuo.

In caso di urgenza il Consiglio Direttivo o il suo Comitato Ristretto, costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario, potrà adottare decisioni di competenza delle Assemblee dei Soci.

In tale ipotesi l'Assemblea interessata dalla decisione del Consiglio dovrà essere convocata dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dal provvedimento del Consiglio e dovrà ratificare tale ultimo a maggioranza.

Art. 24) L'assenza ingiustificata a 2 (due) riunioni del Consiglio Direttivo comporterà la decadenza dall'incarico di Consigliere.

Art. 25) - Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dei Sottocomitati di Gestione.

Art. 26) - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un membro con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei membri stessi.

Ai Consiglieri che ricevano incarichi operativi di qualunque natura verrà riconosciuto un rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato oltre ad un compenso che verrà determinato annualmente dall'Assemblea dei Soci Istituzionali.

Titolo V - Sottocomitati di gestione

Art. 27) - Il Consiglio Direttivo è coadiuvato nell'attività di gestione da 3 (tre) Sottocomitati di Gestione, ciascuno dei quali si comporrà da non più di 15 (quindici) Soci Ordinari.

I Sottocomitati saranno costituiti ed opereranno nelle seguenti zone:

a) - Fiume Adige e affluenti provenienti dal Baldo e dalla Lessinia Occidentale e Centrale;

b) - Sottobacini idrografici del Fibbio e dell'Antanello;

c) - Sottobacini idrografici del Tramigna e Alpone e rii Fraselle e Rivolto.

Ai sottocomitati di gestione compete la formulazione di proposte di modifica del regolamento interno di pesca.

La designazione dei membri dei sottocomitati avverrà ad opera del Consiglio Direttivo.

Titolo VI - Presidente

Art. 28) - Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione.

Egli ne ha la legale rappresentanza a tutti gli effetti e può delegare le proprie funzioni per determinati atti o attività ad uno o più membri del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o assenza di entrambe dal più anziano membro del Consiglio Direttivo.

Titolo VII - Revisore dei Conti

Art. 29) - I controlli e le verifiche di legittimità e regolarità degli atti di amministrazione e dei libri contabili dell'Associazione sono affidati ad un  Revisore dei Conti nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti deve essere iscritto all'Albo Nazionale dei revisori.

La sua nomina, salvo espressa revoca del Consiglio Direttivo, conserverà l'incarico per 4 (quattro) anni e potrà ricevere un nuovo incarico.

Art.  30)  -  Il  Revisore dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Su richiesta del Consiglio Direttivo il Revisore dei Conti dovrà redigere e  presentare al Consiglio stesso idonea relazione in ordine alle attività espletate e alle risultanze degli accertamenti e delle verifiche effettuate.

Art. 31) - Al Revisore dei Conti verrà corrisposto un compenso annuale  determinato dal Consiglio Direttivo oltre al rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato.

Titolo VIII - Collegio dei Probiviri

Art. 32) - Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti.

La nomina dei membri compete al Consiglio Direttivo ed avverrà tra i Soci Ordinari dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 (quattro) anni e  i suoi membri sono rieleggibili.

Entro 30 (trenta) giorni dalla nomina il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi per la nomina del suo Presidente.

Alle successive convocazioni provvederà il suo Presidente.

Art. 32) - Al Collegio dei Probiviri compete:

a)  la risoluzione, in via definitiva ed inappellabile di qualsiasi  controversia  afferente i rapporti associativi, tra singoli Soci o tra i Soci e l'Associazione;

b) ogni decisione in ordine ai ricorsi presentati dai Soci avverso ai provvedimenti sanzionatori adottati dal Consiglio Direttivo;

c) esprimere, su richiesta del Consiglio Direttivo, pareri motivati in ordine all'interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto o del regolamento interno di pesca;

d) decidere in via definitiva e inappellabile sui ricorsi presentati dai Soci e dai pescatori ospiti contro i provvedimenti sanzionatori adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 4).

Titolo IX - Patrimonio ed entrate

Art. 33) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili dell'Associazione;

b) eventuali donazioni, erogazioni o lasciti.

Art. 34) - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) canoni annuali versati dai Soci Ordinari;

b) contributo per i permessi temporanei di pesca rilasciati ai non Soci;

c) ogni altra entrata, sovvenzione o contributo che dovesse concorrere ad incrementare le disponibilità di bilancio.

Art. 35) L'esercizio economico e finanziario inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre di ogni anno.

Entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Essi dovranno essere approvati dall'Assemblea Generale dei Soci entro la fine del successivo mese di dicembre nella seduta che si terrà, salvo diversa previsione, la seconda domenica di detto mese.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i dieci giorni precedenti la seduta programmata per la loro approvazione onde consentire a tutti i Soci di prenderne visione.

Art.  36)  - Il bilancio di previsione deliberato dal Consiglio  Direttivo sulla scorta dei risultati del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente dovrà sempre essere in pareggio.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere ripianati nel nuovo esercizio.

Titolo X - Durata e scioglimento

Art.  37)  - L'Associazione ha durata pari alla durata della concessione per la gestione delle acque rilasciatale dalla Provincia di Verona.

Art. 38) - Lo scioglimento anticipato deve essere deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 39) - Il patrimonio residuo dell'Associazione alla scadenza o allo scioglimento della medesima verrà devoluto ad associazioni di volontariato con finalità diverse da quelle dell'A.P.P.V. o per fini di pubblica utilità.

Titolo XI - Norma transitoria

Art. 40) - Per quanto non contenuto e disciplinato nel presente Statuto si applicheranno le disposizioni di legge.